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Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, ne' pignorati, ne' sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennita', i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione, ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto, gli Economati generali, le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di beneficenza, i Monti di pieta', le Camere di Commercio, ((l'Istituto di emissione, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia)), le Casse di risparmio e le Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, tramviari e marittimi, corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Testo in vigore dal 29 settembre 1927 al 16 dicembre 2009
