Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La cessione non puo' aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.
tolto: Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facolta' di cessione non puo' esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto, fermo rimanendo l'obbligo della estinzione della cessione stessa nel temine massimo di 5 anni.
tolto: Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al tesoro, ai sensi dell'art. 7, non potra' cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la meta' dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati al netto di ritenute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art4 · fonte del testo
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