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[1]Gl'impiegati che abbiano stabilita' d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennita', e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo dipendenti dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di pieta', dalle Camere di commercio, dagl'Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

[2]La cessione non puo' aver luogo che a favore degli Istituti di credito indicati nella seconda parte dell'art. 3.

[3]Le disposizioni del presente articolo sono estese ai ferrovieri, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dello Stato, ed agli operai dello Stato che si trovano nelle stesse condizioni, purche' la cessione sia fatta a Societa' mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 30 luglio 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art12 · fonte del testo

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