Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1911 al 29 settembre 1927. Leggi il testo vigente →

[1]Gl'impiegati che abbiano stabilita' d'impiego che conferisca diritto a pensione o ad indennita', e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo dipendenti dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dai Monti di pieta', dalle Camere di commercio, dagl'Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, possono cedere una quota di questi emolumenti goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto.

[2]La cessione non puo' aver luogo che a favore degli Istituti di credito indicati nella seconda parte dell'art. 3.

[3]Le disposizioni del presente articolo sono estese ai ferrovieri, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dello Stato, ed agli operai dello Stato che si trovano nelle stesse condizioni, purche' la cessione sia fatta a Societa' mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro classe. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1910, n. 444

3

La L. 13 luglio 1910, n. 444 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'art. 1 della presente legge".

Testo in vigore dal 30 luglio 1911 al 29 settembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1908 al 30 luglio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1910, n. 444

    La L. 13 luglio 1910, n. 444 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'art. 1 della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art12 · fonte del testo

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