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[1]Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi sugli stipendi e sugli altri assegni equivalenti, nonche' sulle pensioni, e sulle indennita' che tengono luogo di pensioni nei seguenti limiti: Fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge. Fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute per debiti verso lo Stato, e verso gli altri enti, od istituti indicati nell'art. 1, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato o per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali. Fino alla concorrenza di un quinto dello stipendio valutato al netto per tasse dovute ai Comuni.

[2]Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2 e 3 non puo' colpire una quota maggiore del quinto sopraindicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al n. 1, non puo' cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della meta' dello stipendio o degli altri assegni suddetti valutati al netto.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art2 · fonte del testo

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