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[1]La cessione non puo' aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

[2]Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facolta' di cessione non puo' esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata ed i due quinti dello stipendio od altro assegno che ne tenga luogo, valutati al netto, fermo rimanendo l'obbligo della estinzione della cessione stessa nel temine massimo di 5 anni.

[3]Quando i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata al tesoro, ai sensi dell'art. 7, non potra' cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la meta' dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, valutati al netto di ritenute.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art4 · fonte del testo

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