Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 GIUGNO 1918, N. 863
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[1]Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sara' inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purche' pero' la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall'inizio della prima.
[2]Sono parimente inefficaci e come non avvenuti, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento od il sequestro della quota ceduta.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 25 luglio 1918
