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[1]Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sara' inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purche' pero' la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall'inizio della prima.

[2]Sono parimente inefficaci e come non avvenuti, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento od il sequestro della quota ceduta.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 25 luglio 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art5 · fonte del testo

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