Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Sono parimente inefficaci e come non avvenuti, rispetto allo Stato, l'alienazione, il pignoramento od il sequestro della quota ceduta.

Testo in vigore dal 25 luglio 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1908 al 25 luglio 1918. 54 parole tolte.

tolto: Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sara' inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purche' pero' la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a cinque anni dall'inizio della prima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art5 · fonte del testo

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