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[1]Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessazione di una quota di stipendio o di altro assegno che non tenga luogo, estendera' i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

[2]Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennita' per una volta tanto, 1' importo delle residue rate sara' ritenuto per intero sulla indennita' spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo, degli interessi in piu' percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'art. 2.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 28 luglio 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art6 · fonte del testo

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