Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, la cessazione di una quota di stipendio o di altro assegno che non tenga luogo, estendera' i suoi effetti sopra una quota pari al quinto della pensione concessa al debitore, fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.
[2]Nel caso poi di cessazione dal servizio con diritto alla indennita' per una volta tanto, 1' importo delle residue rate sara' ritenuto per intero sulla indennita' spettante all'impiegato e corrisposto al cessionario, previo abbuono, da parte di questo, degli interessi in piu' percetti, salvo i preesistenti diritti di cui all'art. 2. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1910, n. 417
2La L. 10 luglio 1910, n. 417 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano, oltre che alle pensioni e alle indennita', anche agli assegni ed ai compensi di qualsiasi natura liquidati a favore degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto della presente legge".
Testo in vigore dal 28 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
