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[1]Coi contributi fissati dagli articoli 9 e 10 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella 2ª parte dell'art. 3 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformita' del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 18.
[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario.
Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 25 luglio 1918
