Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Coi contributi fissati dagli articoli 9 e 10 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella 2ª parte dell'art. 3 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformita' del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 18.

[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864

6

Il Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sara' conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli articoli 11 e 8 delle leggi stesse".

Testo in vigore dal 25 luglio 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1908 al 25 luglio 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864

    Il Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sara' conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli articoli 11 e 8 delle leggi stesse".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art8 · fonte del testo

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