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[1]Coi contributi fissati dagli articoli 9 e 10 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nella 2ª parte dell'art. 3 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in base alle cessioni consentite in conformita' del presente titolo e per le quali sia stato rilasciato dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi e con le cautele da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 18.
[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso, con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864
6Il Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sara' conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli articoli 11 e 8 delle leggi stesse".
Testo in vigore dal 25 luglio 1918 al 16 dicembre 2009
