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[1]Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 1, l'autorita' militare e' autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto.
[2]Il proprietario e' tenuto a presentare il quadrupede, veicolo, natante o aeronave richiesto, nel termine, non mai inferiore alle 24 ore, fissato nell'atto d'intimazione e nel luogo, giorno e ora pure in esso fissati.
[3]Il proprietario riceve in piu', sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.
[4]Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprieta', giusta il primo capoverso dell'art. 15.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010
