Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. 263 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:
tolto: a) i quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maesta' il Re, la Regina, di Sua Maesta' la Regina Madre e delle LL AA. i Reali Principi;
tolto: b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;
tolto: c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione piu' favorita, giusta la designazione fattane con speciale R. decreto;
tolto: d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtu' di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni;
tolto: e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
tolto: f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti;
tolto: g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;
tolto: h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.
tolto: Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.
tolto: Il Regio Governo e' autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art2 · fonte del testo