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((Il prezzo e le indennita' di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore a un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'art. 13-ter, e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente e facilmente sostituibile)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206

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Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.

Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13quater · fonte del testo