Art. 13-quater
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il prezzo e la indennita' di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 13-ter, e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile)).
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
