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((Il prezzo e la indennita' di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 13-ter, e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile)).

Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924. 5 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il prezzo e tolto: le aggiunto: la indennita' di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore tolto: a aggiunto: ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 13-ter, e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente tolto: e facilmente sostituibile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13quater · fonte del testo