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[1]I quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorita' militare, sebbene non sieno stai i requisiti.
[2]E pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo, natante o aeronave prescelto, alro capo tra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio.
[3]Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010
