Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. 142 parole tolte, 13 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, e' punito:

tolto: 1° Nei casi previsti dall'articolo, 4 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

tolto: 2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda, da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

tolto: 3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

tolto: Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta'.aggiunto: Art. 18 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art18bis · fonte del testo