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[1]((Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, e' punito:
[2]1° Nei casi previsti dall'articolo, 4 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;
[3]2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda, da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;
[4]3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.
[5]Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta')).
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
