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[1]((Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, e' punito:

[2]1° Nei casi previsti dall'articolo, 4 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

[3]2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda, da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

[4]3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

[5]Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta')).

Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924. 63 parole tolte, 138 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Chiunque detrae, occulta od in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine d'impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorita' per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa e' punito con la reclusione da 1 a 15 mesi e con la multaaggiunto: Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, e' punito:

aggiunto: 1° Nei casi previsti dall'articolo, 4 e dal secondo e terzo comma dello articolo 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a duecento se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

aggiunto: 2° Nei casi degli articoli 14 e 17, con l'amenda, da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

aggiunto: 3° Nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. tolto: 100 aggiunto: 500 a L. tolto: 5000 aggiunto: 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

aggiunto: Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art18bis · fonte del testo