Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
((Chiunque detrae, occulta od in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine d'impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorita' per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa e' punito con la reclusione da 1 a 15 mesi e con la multa da L. 100 a L. 5000)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206
1Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.
Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924
