Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il verbale di contravvenzione non e' trasmesso all'autorita' giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art20 · fonte del testo