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Il verbale di contravvenzione non e' trasmesso all'autorita' giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art20 · fonte del testo