Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarita' delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non puo' aver alcun affetto sospensivo sulle operazioni medesime.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010
