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[1]Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune e' tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui sieno distintamente segrati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme d'attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.

[2]Simile registro e' istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore e le aeronavi di cui pure in detto art. 1.

[3]Il ministro della guerra e' autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino e' in facolta' di prenderne visione.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art3 · fonte del testo