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[1]Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi di cui all'art. 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo, il natante o l'aeronave sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente.

[2]Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo, natante o aeronave di cui non fosse stata fatta denunzia anteriormente a detta attuazione.

[3]Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non e' piu' valida la denunzia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denunzia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art4 · fonte del testo