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[1]La requisizione puo' essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'art. 1 o circoscritta ad alcuni.

[2]Essa e' ordinata dal ministro della guerra, sentito il Consiglio dei ministri.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art5 · fonte del testo