Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli, natanti e aeronavi dichiarati idonei al servizio militare.

[2]Tale divieto resta fermo finche' non sia revocato con analoga disposizione del ministro della guerra.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art6 · fonte del testo