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[1]Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli, natanti e aeronavi dichiarati idonei al servizio militare.
[2]Tale divieto resta fermo finche' non sia revocato con analoga disposizione del ministro della guerra.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010
