Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi chiamati a requisizione e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'art. 14.
Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010
