Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi chiamati a requisizione e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'art. 14.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art7 · fonte del testo