Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I corsi tecnici complementari, di cui all'art. 9, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole gia' esistenti, a qualunque Amministrazione esse appartengono.

tolto: Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola Regia, anche dipendente da altro Dicastero, il relativo personale insegnante passera' alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sara' assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato, in quanto lo consenta la tabella H annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

tolto: Gl'insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art12 · fonte del testo