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[1]I corsi tecnici complementari, di cui all'art. 9, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole gia' esistenti, a qualunque Amministrazione esse appartengono.

[2]Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola Regia, anche dipendente da altro Dicastero, il relativo personale insegnante passera' alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sara' assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato, in quanto lo consenta la tabella H annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

[3]Gl'insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art12 · fonte del testo