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[1]Nei Comuni, nei quali esistono piu' scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei Comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari piu' rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

[2]Parimente nei Comuni, ove esistono piu' scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potra' essere trasformata in altra scuola, media o complementare o normale, piu' rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art13 · fonte del testo