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[1]Le proposte di trasformazione degli Istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'Istituto da trasformare o delle Provincie che siano eventualmente interessate.
[2]Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le Provincie, i Comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.
[3]Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:
- a)l'amministrazione dell'Istituto da trasformare;
- b)il Consiglio del Comune o dei Comuni interessati, ovvero, se l'Istituto da trasformare concerne l'intera Provincia o piu' del terzo dei Comuni di questa, il Consiglio provinciale;
- c)il Consiglio scolastico;
- d)la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.
[4]La trasformazione puo' essere chiesta anche da ciascuno degli enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
