Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: E' istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.
tolto: La Sezione e' composta:
tolto: 1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro; 2° del direttore generale dell'istruzione elementare e popolare o di chi ne fa le veci;
tolto: 3° di una persona scelta dal ministro fra quelle che per opere o per insegnamenti sieno venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;
tolto: 4° di un direttore e di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;
tolto: 5° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;
tolto: 6° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagl'insegnanti elementari.
tolto: Il ministro nomina, fra i tre membri del Consiglio superiore, il presidente della Sezione.
tolto: Il presidente e i membri della Sezione durano in carica un quadriennio; sono riconfermabili o rieleggibili.
tolto: I membri della Sezione di cui al n. 1° decadranno dall' ufficio quando cessino di far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
tolto: Il voto del presidente prevale in caso di parita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art77 · fonte del testo