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In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, puo' sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola e' trasformata e istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
