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In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, puo' sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola e' trasformata e istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art5 · fonte del testo