Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli Istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in Istituti per l'infanzia, o in scuole elementari, o in assegno a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di Istituti femminili anche in atri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.
tolto: I corsi elementari che cosi' venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art6 · fonte del testo