Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gli Istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in Istituti per l'infanzia, o in scuole elementari, o in assegno a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di Istituti femminili anche in atri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

tolto: I corsi elementari che cosi' venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art6 · fonte del testo