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[1]Gli Istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in Istituti per l'infanzia, o in scuole elementari, o in assegno a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di Istituti femminili anche in atri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

[2]I corsi elementari che cosi' venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art6 · fonte del testo