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Per decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, puo' essere riordinata l'istruzione media e normale nei Comuni, nei quali l'assetto attuale degli Istituti piu' non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art7 · fonte del testo