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[1]Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali puo' aggiungersi un corso tecnico complementare, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tecnici complementari potranno, altresi', essere istituite, invece di ginnasi, nei Comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i Comuni stessi lo richiedano.

[2]I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie, istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei Comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzera' all'atto della trasformazione del ginnasio in scuola tecnica o che risultera' dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti Comuni siciliani.

[3]Colle stesse norme pei programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari, quando vengano richiesti, potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei Comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art9 · fonte del testo