Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 207 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.
tolto: Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessita' di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.
tolto: Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato la frequenza di alunni non comunisti puo' essere subordinata ad un contributo da parte dei Comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del Comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una soprattassa, sempre a favore del Comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del Comune medesimo.
tolto: La soprattassa non puo' essere mai superiore alla tassa scolastica normale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art10 · fonte del testo