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[1]I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facolta' di anticiparli in tutto od in parte.
[2]Pei beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico, e' ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 12 luglio 1941
