Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
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[1]A decorrere dal 1° luglio 1911 e' elevato da L. 2000 a L. 6000 l'annuo assegno che l'Amministrazione del Fondo per il culto, in forza dall'art. 3 della legge 2 giugno 1904, n. 214, corrisponde al Vicariato Apostolico dell'Eritrea a titolo di concorso nelle spese di manutenzione di chiese e cappelle della Colonia aperte al culto cattolico.
[2]A decorrere dal 1° luglio 1911 l'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata a corrispondere alla Prefettura Apostolica della Somalia italiana un assegno annuo di L. 3000 a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ed ufficiatura di chiese della Colonia aperte al culto cattolico.
[3]Le entrate e le spese degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1911-912 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione, annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M.).
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 30 giugno 1911.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Tedesco.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
