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[1]L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

[2]Ciascun collegio e' costituito da una Provincia, o da piu' Provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Pero' per le prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'art. 17, Provincie che abbiano non meno di cinque deputati.

[3]Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, e' portato da giorni 20 a 30.

[4]I sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

[5]Nel primo comma dell'art. 61 del testo unico sono soppresse le parole: «ma non elettori nel collegio»; nel secondo comma sono soppresse le parole: «dove non siano elettori» e al comma stesso sono aggiunte le parole: «o anche nel collegio, se questo comprenda Provincie appartenenti a distretti diversi». Al quarto comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole: «ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie».

[6]La disposizione di cui all'art. 63 viene estesa al presidente e al vicepresidente dei seggi.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art1 · fonte del testo