Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1919
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le liste dei candidati por ogni collegio debbono essere presentato da almeno 300 e non piu' di 500 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata od autenticata dal sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.
tolto: Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternita' ed il luogo di nascita dei singoli candidati.
tolto: Nessun candidato puo' essere inscritto in piu' di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.
tolto: Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art2 · fonte del testo