Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le liste dei candidati por ogni collegio debbono essere presentato da almeno 300 e non piu' di 500 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata od autenticata dal sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.

tolto: Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternita' ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

tolto: Nessun candidato puo' essere inscritto in piu' di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

tolto: Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art2 · fonte del testo