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[1]Nel verbale da redigersi a norma dell'art. 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' dell'art. 12 di questa legge.
[2]Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
