Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nel verbale da redigersi a norma dell'art. 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' dell'art. 12 di questa legge.

[2]Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art14 · fonte del testo