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[1]Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sara' convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purche' manchino piu' di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.
[2]Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 del testo unico e' portato da 45 giorni a due mesi.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
