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[1]La prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordino di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

[2]Della lista e dei documenti la prefettura da subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art4 · fonte del testo