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[1]La prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordino di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.
[2]Della lista e dei documenti la prefettura da subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
