Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 421 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Salvo il disposto dell'art. 57 (comma ultimo) del testo unico della legge comunale e provinciale, la ripartizione del Comune in sezioni e le liste degli elettori per ciascuna sezione, approvate a sensi dell'art. 30 del testo unico della legge elettorale politica, valgono anche per le votazioni nelle elezioni amministrative.
tolto: A tale effetto, salvo il disposto dell'art. 5 (comma 3°) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, coloro che sono inscritti nei fogli aggiunti alla lista permanente a sensi dell'art. 2 della presente legge vengono ripartiti, con i criteri stabiliti dall'art. 30 della legge elettorale politica, in fogli, di colore arancione, aggiunti alle liste delle sezioni di cui al comma precedente, purche' il numero complessivo degli inscritti di ciascuna sezione non risulti superiore a 900. Verificandosi questo ultimo caso, le persone predette vengono riunite in separate sezioni elettorali: le relative liste e quelle per le separate sezioni comprendenti esclusivamente le donne a termini dell'art. 5 (comma 3°) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, sono parimenti formate, su fogli di colore arancione, con i criteri indicati negli articoli 29 e 30 della legge elettorale politica.
tolto: Spetta al Prefetto di disporre, di volta in volta, quando occorra, la formazione dei fogli aggiunti sezionali e delle liste per le sezioni separate, di cui al comma precedente.
tolto: Sulla richiesta del Prefetto e nel termine da questo prefisso, la Commissione elettorale comunale provvede alla loro compilazione e ne da' avviso al pubblico con apposito manifesto. Un esemplare, coi documenti relativi, deve rimanere per cinque giorni nella segreteria del Comune: ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione e di presentare, nello stesso termine, reclami alla Commissione elettorale provinciale contro le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale. I reclami possono anche essere presentati, nel medesimo termine, alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario, ne rilascia ricevuta.
tolto: Trascorso il predetto termine, il presidente della Commissione comunale trasmette immediatamente al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi precedenti, nonche' l'esemplare dei fogli aggiunti e delle liste per le sezioni separate coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.
tolto: Al piu' tardi entro il ventesimo giorno precedente quello dell'elezione, la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami ed approva i fogli aggiunti e le liste per le separate sezioni di cui sopra; il presidente deve vidimarne ciascun foglio.
tolto: Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la formazione, ove occorra, delle liste sezionali per le frazioni che hanno rappresentanza separata a sensi dell'art. 57 della legge comunale e provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art4 · fonte del testo