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[1]La scheda dove essere del modello prescritto dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.
[2]Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.
[3]Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 7.
[4]E' vietato ogni altro segno o indicazione.
[5]La scheda tipo dov'essere presentata nei modi e termini stabiliti dai comma quarto e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3 di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
