Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I commi 4° e 5° dell'art. 37 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, sono abrogati.
tolto: Nell'art. 103 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:
tolto: n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;
tolto: n. 12: gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art6 · fonte del testo