Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'art. 6 di questa legge, e chiudendo la busta.

[2]Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

[3]L'elettore puo' manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure puo' aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta e' incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

[4]Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

[5]Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due faccie della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia anche i nomi dei candidati.

[6]Pero' il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore puo' esprimere non puo' essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

[7]Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 10 di questa legge.

[8]Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunzione le quali siano fatte a stampa.

[9]Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art. 79 del testo unico.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art7 · fonte del testo